Novità Iva della Legge di Stabilità 2015

29.01.2015 18:49
L’art. 1, co. 629, lett. a), della Legge n. 190/2014 ha modificato l’art. 17, co. 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, nel senso di stabilire che il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla successiva lett. a-ter), introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, soggette ad autonome disposizioni. Conseguentemente, il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi differenti da quelli relativi ad attività di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento riguardanti edifici, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Nell’art. 17, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, come anticipato, è altresì inserita la lett. a-ter), per effetto della quale il reverse charge si applica anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, salvo il caso in cui il committente non sia un soggetto passivo Iva, come nel caso dei privati, compreso il condominio. È stata, inoltre, inserita la lettera d-quinquies), diretta ad estendere il reverse charge anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari, ma la cui entrata in vigore è subordinata alla previa autorizzazione comunitaria.
L’art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 ha, invece, introdotto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2015, in quanto soggetto alla successiva autorizzazione comunitaria, da rilasciarsi entro il 30 giugno 2015, e in mancanza delle quale torneranno applicabili le regole ordinarie: a questo proposito, il Ministero dell’Economia, con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015, ha precisato che – a dispetto di quanto previsto dalla norma – la novità normativa non si applica alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, la cui Iva sia divenuta esigibile dal 1° gennaio 2015 (art. 6, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972), bensì a quelle fatturate dal 1° gennaio 2015 la cui Iva sia divenuta esigibile – per effetto del pagamento del corrispettivo oppure, su opzione dell’acquirente, dalla data di ricezione della fattura – a partire da tale data. La disposizione stabilisce che nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi, ad eccezione dei compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Camere di Commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura a carattere prevalentemente scientifico, degli enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza, l’Iva è versata dai cessionari e committenti, ancorchè non risultino debitori dell’imposta in base alle disposizioni vigenti. In altri termini, il fornitore del bene o del servizio riceve il solo importo del corrispettivo, al netto dell’Iva indicata in fattura, che viene, pertanto, sottratta dalla disponibilità di tale soggetto ed acquisita direttamente dall’Erario. Nel caso di omesso o ritardato versamento, da parte dei predetti cessionari o committenti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovrà fissare le relative modalità attuative.
L’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 è richiamato anche nel successivo art. 30, co. 2, lett. a), del Decreto Iva, per effetto del quale il soggetto passivo può chiedere in tutto o in parte il rimborso del credito Iva – se di importo superiore ad euro 2.582,28 – quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma degli artt. 17, co. 5, 6 e 7, e 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 1, co. 641, della Legge n. 190/2014 ha stabilito che, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’anno 2015, è prevista la presentazione della stessa nel corso del mese di febbraio dell’anno successivo (art. 8, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998), e la contestuale abrogazione della comunicazione annuale dei dati Iva (art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998).
Infine, l’art. 1, co. 718 e 719, della Legge n. 190/2014, nell’ambito delle “Ulteriori misure di copertura”, prospetta – qualora non fosse possibile raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti con la Legge di Stabilità 2015 – l’aumento, tra l’altro, dell’Iva ridotta (dall’attuale 10% al 12% dal 1° gennaio 2016, e al 13% del 1° gennaio 2017) e dell’Iva ordinaria (dall’attuale 22% al 24% dal 1° gennaio 2016, al 25% dal 1° gennaio 2017 e al 25,50% dal 1° gennaio 2018).

Contatti

STUDIOTEGA VIA ORIOLO ROMANO 57
00189 ROMA
063223485 studiotega@gmail.com